Apolide

Secondo la Convenzione di New York del 1954, l’apolide è una persona che non ha la cittadinanza di nessun Paese.

 

Beneficiario di protezione umanitaria

Beneficia della protezione umanitaria chi, pur non essendo vittima di persecuzione individuale nel proprio Paese d’origine, ha bisogno di protezione e/o assistenza, perché vulnerabile sotto il profilo medico, psichico o sociale o perché a rischio di violenze e maltrattamenti nel Paese d’origine. In questo caso, secondo le leggi europee, si parla di “protezione sussidiaria”.

 

Cittadinanza italiana

Si acquisisce iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisizione iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio.

 

Cittadinanza europea

Condizione giuridica dei cittadini degli Stati dell’Unione Europea, che prevede, fra l’altro, il diritto di soggiorno in tutti gli stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee nello stato dove si è scelta la residenza.

 

Clandestino

In Italia si è clandestini quando, pur avendo ricevuto un ordine di espulsione, si rimane nel Paese. Dal 2009 la clandestinità è un reato penale. L’espressione corretta è “migrante irregolare”.

 

Migrante/immigrato

Soggetto che sceglie volontariamente di abbandonare il proprio Paese per ragioni di lavoro o affettive. Non essendo un perseguitato, può scegliere di fare ritorno nel proprio Paese in sicurezza e senza subire ritorsioni.

 

Immigrato regolare

L’immigrato regolare è un soggetto che risiede in un Paese con regolare permesso di soggiorno, rilasciato dall’autorità competente.

 

Profugo

Termine generico che indica soggetti che abbandonano il proprio Paese a causa di guerre, invasioni, persecuzioni, rivolte o catastrofi naturali.

 

Protezione sussidiaria

Secondo l’Unione Europea, può ottenere la protezione sussidiaria quel soggetto che corre il pericolo di subire torture, condanne a morte, trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi da quelli previsti dalla convenzione di Ginevra.

 

Sfollato o profugo interno

(Internally displaced person)

Soggetti che, pur abbandonando la propria dimora a causa di crisi o eventi eccezionali (guerre, carestie, violenze settarie, etc.), non oltrepassano il confine nazionale, restando all’interno del proprio Paese in condizioni di precarietà e incertezza.

 

Rifugiato

Nell’articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1951 si stabilisce che il rifugiato è un soggetto che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese”. L’Italia ha fatto propria tale definizione, assorbendo questo concetto nella legge numero 722 del 1954.

 

Richiedente asilo

Soggetto che, in attesa del pronunciamento dell’autorità competente, ha diritto di soggiornare regolarmente nel Paese verso il quale è immigrato, anche se è giunto senza documenti d’identità e dunque clandestinamente. La condizione per richiedere asilo è subordinata alle ragioni politiche, etniche, razziali che ne hanno determinato la fuga dal Paese di origine.